Sabato mattina sono in treno verso Padova per andare a un matrimonio insieme a mia moglie. Abbiamo comprato il Messaggero: ci piace leggerlo insieme. Oddio, leggerlo: diciamo sfogliarlo. Arriviamo a pagina 22 e dico “Eccolo qua”. Sara mi chiede: “Cosa?”. Io: “La risposta alla domanda che ogni anno mi fanno gli studenti, cioé – Prof! Ma perché non ci porta in gita? – . E io rispondo che non mi sento tutelato dallo Stato. Però loro mi chiedono – In che senso? – e lì faccio fatica a spiegarmi. Allora ricorro ad un esempio: ecco io vorrei questo. Che se siamo in gita ed è prevista la buonanotte, che ne so, per le 24.00, io ho il compito di fare il giro per le stanze ed assicurarmi che ogni studente sia nella stanza assegnatagli. Dopo di che ho il sacrosanto diritto di entrare nella mia stanza ed andare a dormire. Se uno si ubriaca, va in giro, vuole dare una mano di colore alla stanza, fare tarzan sulle reti del letto RISPONDE, perché ho una buona considerazione di voi e penso che un ragazzo delle superiori le cose le capisca… Ecco, ora non ho più bisogno di ricorrere all’esempio, basta leggere questo articolo….”. Il viaggio è proseguito con un pizzico di tristezza nel cuore e tanta rabbia nella testa…
Ecco l’articolo
UDINE. Gite scolastiche: i professori che accompagnano gli studenti devono controllare la sicurezza delle stanze. Sono tenuti a un «obbligo di diligenza preventivo» che impone loro di reperire strutture alberghiere il più possibile sicure. Non solo, sono tenuti anche a effettuare «controlli preventivi» delle stanze dove alloggiano i ragazzi. Lo ha stabilito la suprema corte di Cassazione nell’accogliere il ricorso di S.Q., di San Leonardo, ex studentessa dell’istituto tecnico commerciale “Deganutti” , che, nel marzo 1998, si era seriamente ferita nell’albergo di Firenze scelto dalla scuola, scivolando da una terrazza dell’hotel. La ragazza, secondo quanto ricostruito dalla sentenza 1769 dell’8 febbraio 2012, salita su un parapetto del balcone della stanza, aveva guadagnato la terrazza insieme a un compagno e, scivolando, era precipitata nel vuoto per circa 12 metri, riportando gravissime lesioni e rimanendo completamente invalida. Da qui la richiesta di risarcimento danni, sia nei confronti del ministero della Pubblica istruzione, della scuola, dell’albergo e dei genitori del compagno di scuola – che poco prima dell’incidente aveva offerto uno spinello alla giovane -, lamentando «mancanza di controllo e di sorveglianza degli alunni da parte del professore in gita con la classe e mancanza di sicurezza dell’albergo». Sia il Tribunale (marzo 2005) che la Corte d’Appello di Trieste (ottobre 2009) avevano respinto la richiesta risarcitoria della giovane, rilevando, tra l’altro che gli studenti erano prossimi alla maggiore età per cui tutti erano «presumibilmente dotati di un senso del pericolo». I verdetti sono stati ribaltati dalla Cassazione che ha accolto la tesi difensiva della ex studentessa rimasta invalida. Nel dettaglio, i giudici della Suprema corte chiamano in causa la scuola e ricordano che «proprio perché il rischio che, lasciati in balia di se stessi, i minori possano compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi, all’istituzione è imposto un obbligo di diligenza per così dire preventivo, consistente, quanto alla gita scolastica, nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non possano, al momento della loro scelta, nè al momento della fruizione, presentare rischi o pericoli per l’incolumità degli alunni». La Cassazione spiega ancora che «incombe all’istituzione scolastica la dimostrazione di avere compiuto controlli preventivi e di avere impartito le conseguenti istruzioni agli allievi affidati alla sua cura e alla sua vigilanza». Nel caso in questione, dunque, il personale accompagnatore, spiega la Suprema Corte, «avrebbe dovuto rilevare, con un accesso alle camere stesse, il rischio della facile accessibilità al solaio di copertura per adottare poi misure idonee alle circostanze», quali anche «il rifiuto di alloggiare» in una stanza tanto insicura. Sarà ora la Corte d’Appello di Trieste (chiamata a una pronuncia bis), cui la Cassazione ha rinviato la vicenda, a stabilire l’esatto risarcimento per la studentessa, tenendo anche conto delle responsabilità della scuola, del ministero della Pubblica istruzione, e della struttura alberghiera. Esclusa invece la responsabilità dei genitori dell’ex studente salito sulla terrazza con la giovane. La vicenda della studentessa di San Leonardo suscitò, all’epoca dei fatti, molto scalpore. I ragazzi della terza classe del “Deganutti”, nel marzo del 1998, fecero un viaggio in treno fino a Firenze e trovarono alloggio all’hotel “Mirage” di Novoli. Il drammatico incidente accadde la sera stessa dell’arrivo nella città toscana. Furono due compagne di stanza della giovane a trovare il corpo esanime a terra dopo un volo di 12 metri. La studentessa rimase per lungo tempo in coma, poi si riprese, ma purtroppo rimase invalida.

